Decreto ministeriale 12 Luglio 1990

Decreto ministeriale 12 Luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione"

ALLEGATO 1 – Valori di emissione

1.1 SOSTANZE RITENUTE CANCEROGENE E/O TERATOGENE E/O MUTAGENE (TABELLA A1)

In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Per le sostanze della tabella A1, i valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.5 g/h 0.1 mg/mc

CLASSE II

Se il flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 1 mg/mc

CLASSE III

Se il flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h mg/mc

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe la quantità delle stesse vanno sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Tabella A1

CLASSE I

Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite)

Benzo (a) pirene

Berillio e i suoi composti espressi come Be

Dibenzo (a,h) antracene

2 - naftilammina e suoi sali

Benzo (a) antracene

Benzo (b) fluorantene

Benzo (J) fluorantene

Benzo (k) fluorantene

Dibenzo (a,h) acridina

Dibenzo (a) pirene

Dimetilnitrosamina

5 - Nitroacenaftene

2 - Nitronaftalene

1 - Metil - 3 Nitro- 1- Nitrosoguanidina

CLASSE II

Arsenico e suoi composti, espressi come As

Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr

Cobalto e suoi composti, espressi come Co

3.3' - diclorobenzidina e suoi sali

Dimetilsolfato

Etilenimmina

Nichel e suoi composti espressi come Ni

4 - Aminobifenile e suoi sali

Benzidina e suoi sali

4,4' Metilen bis (2 Cloroanilina) e suoi sali

Dietilsolfato

3,3' - Dimetilbenzidina e suoi sali

Esametilfosforotriamide

2 Metilaziridina

Metil Azossimetile Acetato

Sulfallate

Dimetilcarbamoilcloruro

3,3' Dimetossibenzidina e suoi sali

CLASSE III

Acrilonitrile

Benzene

1,3- butadiene

1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

1,2-dibromoetano

1,2-epossipropano

1,2-dicloroetano

vinile cloruro

1,3 Dicloro-2-propanolo

Clorometil (Metil) Etere

N,N-Dimetilidrazina

Idrazina

Ossido di etilene

Etilentiourea

2-Nitropropano

Bis-Clorometiletere

3-Propanolide

1,3 Propansultone

Stirene Ossido

1.2 SOSTANZE DI TOSSICITÀ E CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE ELEVATE (TABELLA A2)

Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.02 g/h 0.01 mg/mc

CLASSE II

Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.5 g/h 0.5 mg/mc

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione in caso di presenza di più sostanze della stessa classe la quantità delle stesse vanno sommate.

Tabella A2

CLASSE I CLASSE II

Policlorodibenzodiossine policlorobifenili

Policlorodibenzofurani policlorotrifenili

policloronaftaleni

2. SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI POLVERE (TABELLA B)

I valori di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa uguale o superiore a 1 g/h 0.2 mg/mc

CLASSE II

Se il flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 1 mg/mc

CLASSE III

Se il flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h 5 mg/mc

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate.

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

Tabella B

CLASSE I

Cadmio e suoi composti, espressi come Cd

Mercurio e suoi composti, espressi come Hg

Tallio e suoi composti, espressi come Tl

CLASSE II

Selenio e suoi composti, espressi come Se

Tellurio e suoi composti, espressi come Te

CLASSE III

Antimonio e suoi composti, espressi come Sb

Cianuri, espressi come CN

Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr

Manganese e suoi composti, espressi come Pd

Palladio e suoi composti, espressi come Pd

Piombo e suoi composti, espressi come Pb

Platino e suoi composti, espressi come Pt

Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO2

Rame e suoi composti, espressi come Cu

Rodio e suoi composti, espressi come Rh

Stagno e suoi composti, espressi come Sn

Vanadio e suoi composti, espressi come V

3. SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI GAS O VAPORE (TABELLA C)

I valori di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa uguale o superiore a 10 g/h 1 mg/mc

CLASSE II

Se il flusso di massa uguale o superiore a 50 g/h 5 mg/mc

CLASSE III

Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.3 g/h 30 mg/mc

CLASSE IV

Se il flusso di massa uguale o superiore a 2 g/h 250 mg/mc

CLASSE V

Se il flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 500 mg/mc

Sia i flussi di massa che i valori limite di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

Tabella C

CLASSE I

Clorocianuro

Fosfina

Fosgene

CLASSE II

Acido cianidrico

Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico

Cloro

Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico

Idrogeno solforato

CLASSE III

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi

clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico

CLASSE IV

Ammoniaca

CLASSE V

Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto

Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo

4. SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS, VAPORI O POLVERI (TABELLA D)

I valori di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h 5 mg/mc

CLASSE II

Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.1 Kg/h 20 mg/mc

CLASSE III

Se il flusso di massa uguale o superiore a 2 Kg/h 150 mg/mc

CLASSE IV

Se il flusso di massa uguale o superiore a 3 Kg/h 300 mg/mc

CLASSE V

Se il flusso di massa uguale o superiore a 4 Kg/h 600 mg/mc

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, al fine del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori (ad es. alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II).

Al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze di classe, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque essere rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5 (Polveri totali).

Tabella D

CLASSE I

Anisidina

Butilmercaptano

Cloropicrina

Diazometano

Dicloroacetilene

Dinitrobenzene

Dinitrocresolo

Esaclorobutadiene

Esaclorociclopentadiene

Esafluoroacetone

Etere diglicidilico

Etilacrilato

Etilenimina

Etilmercaptano

Isocianati

Metilacrilato

Nitroglicerina

Perclorometilmercaptano

1,4 - diossano

CLASSE II

Acetaldeide

Acido cloroacetico

Acido formico

Acido tioglicolico

Acido tricloroacetico

Anidride ftalica

Anidride maleica

Anilina

Benzilcloruro

Bifenile

Butilacrilato

Butilammina

Canfora sintetica

Carbonio tetrabromuro

Carbonio tetracloruro

Cicloesilammina

Cloroacetaldeide

1- Cloro-1-nitropentano

Cresoli

Crotonaldeide

1,2-Dibutilaminoetanolo

Dibutilfosfato

o-diclorobenzene

1,1-dicloroetilene

Dicloroetiletere

Dicorofenolo

Diclorometano

Dietilammina

Difenilammina

Diisopropilammina

Dimetilammina

Etilammina

Etanolammina

2-etossietanolo

2-etossietilacetato

Fenolo

Ftalati

2-Furaldeide

Furfurolo

Iodoformio

Isoforone

Isopropilammina

Metilacrilonitrile

Metilammina

Metilamilina

Metilbromuro

Metil n-butilbromuro

Netilcloruro

Metil-2cianoacrilato

Metilstirene

2-Metossietanolo

2-Metossietanolo acetato

Nitroetano

Nitrometano

1-Nitropropano

Nitrotoluene

Piretro

Piridina

Piomboalchili

2-Propenale

1,1,2,2,-tetracloroetano

Tetracloroetilene

Tetranitrometano

m, p toluidina

Tributilfosfato

Triclorofenolo

Tricloroetilene

Triclorometano

Trietilammina

Trimetilfosfina

Vinilbromuro

Xilonolo (escluso 2,4-xilenclo)

Formaldeide

CLASSE III

Acido acrilico

Acetonitrile

Acido propionico

Acido acetico

Alcool n-butilico

Alcool-iso-butilico

Alcool-sec-butilico

Alcool-ter-butilico

Alcool metilico

Butirraldeide

p-ter-butiltoluene

2-butissietanolo

Caprolattame

Disolfuro di carbonio

Cicloesnone

Ciclopentadiene

Clorobenzene

2-cloro-1,3-butadiene

o-clorostirene

o-clorotoluene

p-clorotoluene

Cumene

Diacetonalcool

1,4-diclorobenzene

1,1-dicloetano

Dicloropropano

Dietanolammina

Dietilformammide

Diisobutilchetone

N,N-Dimetilacetammide

N,N-Dimetilformammide

Dipropilchetone

Esametilendiammina

n-esano

Etilamilchetone

Etilbenzene

Etilbutilchetone

Etilenglicole

Isobutilglicidiletere

Isopropossietanolo

Metilmetacrilato

Netilamilchetone

o-metilcicloesanone

Metilcloroformio

Metilformiato

Metilisobutilchetone

Metilisobutilcarbinolo

Naftalene

Propilenglicole

Propilenglicolemonometiletere

Propionaldeide

Stirene

TetraidrofuranoTrimetilbenzene

n-veratraldeide

Vinilacetato

Viniltoluene

2,4-xilenolo

CLASSE IV

Alcool propilico

Alcool isopropilico

n-amilacetato

Benzoato di metile

n-butilacetato

iso-butilacetato

Dietilchetone

Difluorodibromometano

Sec - esilacetato

Etilformiato

Metilacetato

Metiletilchetone

Metilisopropilchetone

N - metilpirrolidone

Pinene

npropilacetato

iso-propilenacetato

Toluene

Xilene

CLASSE V

Acetone

Alcool etilico

Butano

Cicloesano

Cicloesene

Cloropentano

Clorobromometano

Clorodifluorometano

Cloropentafluoroetano

Dibromodifluoroetano

Dibutiletere

Diclorofluorometano

Diclorotetrafluoroetano

Dietiletere

Diisopropiletere

Dimetiletere

Eptano

Esano tecnico

Etere isopropilico

Etilacetano

Metilacetilene

Metilcicloesano

Pentano

1,1,1,2 Tetracloro 2,2 difluoroetano

1,1,1,2 Tetracloro 1,2 difluoroetano

Triclorofluorometano

1,1,2 Tricloro 1,2,2 trifluoroetano

Trifluorometano

Trifluorobromometano

POLVERI TOTALI

I valori di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.5 Kg/h 50 mg/mc

CLASSE II

Se il flusso di massa pari o superiore a 0.1 Kg/h ed inferiore a 0,5Kg/h 150 mg/mc

ALLEGATO 2 – Valori di emissione per specificate tipologie di impianti

1. IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA INFERIORE A 50 MW.

Il presente paragrafo si applica agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia. In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti:

- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamento termico;

- impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

- dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

- dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

- reattori utilizzati nell'industria chimica;

- batterie di forni per il coke;

- cowpers degli altiforni;

- impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a gas.

1.1 IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI SOLIDI

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

Se il combustibile utilizzato legno, residui di legno o paglia i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%; negli altri casi i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%

POLVERI

Per gli impianti di potenza termica superiore a 5 MW il valore di emissione 50 mg/mc.

Per gli impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW il valore di emissione 100-150 mg/mc.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

Il valore di emissione 50 mg/mc, espressi come carbonio organico totale.

Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione e 650 mg/mc.

OSSIDI DI ZOLFO.

Per gli impianti a letto fluidizzato il valore di emissione 600 mg/mc.

Per gli altri impianti il valore di emissione e 2.000 mg/mc.

I valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

COMPOSTI ALOGENTI.

Non si applica il paragrafo 3 dell'allegato 1 tranne che nel caso in cui il combustibile utilizzato sia legno o residui di legno contenente prodotti sintetici o sanse residue da estrazione.

1.2. IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI LIQUIDI GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% Nel caso che il combustibile utilizzato sia liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, il valore di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

POLVERI.

Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 5 MW il valore di emissione 100 mg/mc.

Per gli impianti di potenza termica inferiore a 5 MW il valore di emissione di 150 mg/mc.

Non si applica il punto 2 dell'allegato 1 se il valore limite di emissione per le polveri rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione e 500 mg/mc.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 1.7000 mg/m.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

1.3. IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI GASSOSI GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

POLVERI.

Il valore di emissione 5 mg/mc.

Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Se il combustibile utilizzato gas d' altoforno il valore di emissione 15 -20 mg/mc.

Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke o gas d' acciaieria il valore di emissione 50 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione e 350 mg/mc.

Se il combustibile utilizzato gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica alcun valore limite di emissione; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 35 mg/mc.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke, il valore di emissione 1700 mg/mc.

Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke e gas da altoforno (o d'acciaieria), il valore di emissione 800 mg/mc.

1.4. IMPIANTI POLICOMBUSTIBILE.

1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente:

- prendendo ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante;

- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per l'energia fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma dell'energia fornita da tutti i combustibili;

- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.

I valori di emissione sono quelli corrispondenti al combustibile con il pi elevato valore di emissione se l'energia fornita da tale combustibile il 70% o pi rispetto al totale.

2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili i valori limite di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato.

3. Per gli impianti policombustibile a letto fluido il valore di emissione per le polveri :

- per impianti di potenza termica superiore a 5 MW 50 mg/mc

- per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW 150 mg/mc

2. IMPIANTI DI ESSICCAZIONE.

Il presente paragrafo si applica agli impianti di essiccazione indipendentemente dal tipo di stabilimento in cui sono eventualmente inseriti.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione, per gli impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiale da essiccare, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell' effluente gassoso del 17%

3. MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%

POLVERI.

Il valore di emissione 130 mg/mc.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore di emissione 650 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO.

I valori di emissione sono:

- per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW 2000 mg/mc.

- per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW 4000 mg/mc.

- per gli altri motori ad quattro tempi 500 mg/mc.

- per gli altri motori ad due tempi 800 mg/mc.

Non si applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

4. TURBINE A GAS FISSE.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% Se la turbina a gas accoppiata ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%. Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore di emissione 100 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 400 mg/mc, se il flusso in volume dei gas di scarico uguale o superiore a 60.000 mc/h altrimenti il valore di emissione 450 mg/mc.

Se il combustibile utilizzato gasolio, il valore di emissione di 600 mg/mc.

Per le turbine a gas con rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione sopraindicati sono calcolati aumentando i valori limite in proporzione all'aumento del rendimento.

5. INCENERITORI DI RIFIUTI.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 11%.

POLVERI.

Il valore di emissione 30 mg/mc.

Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione 100 mg/mc.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 300 mg/mc.

SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI POLVERE.

I valori emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.

ACIDO CLORIDRICO.

Il valore di emissione 50 mg/mc.

Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione 100 mg/mc.

ACIDO FLUORIDRICO.

Il valore di emissione 2 mg/mc.

Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione 4 MG/MC.

POLICLORODIBENZODIOSSINE E POLICLORODIBENZOFURANI.

Il valore di emissione 0,004 mg/mc.

SOSTANZE ORGANICHE.

Il valore di emissione, espresso come carbonio organico totale, 20 mg/mc.

Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore di emissione 100 mg/mc.

Devono essere misurate e registrate in continuo la temperatura e le concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossigeno, acido cloridrico in tutti gli impianti di capacità nominale superiore o pari ad 1 t/h. In caso di misura in continuo, il valore di emissione si intende rispettato se:

a) nessuna media mobile su 7 giorni supera il valore limite di emissione;

b) nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente.

Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in considerazione i periodi di esercizio effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni.

6. CEMENTIFICI.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 1800-3000 mg/mc.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 600 mg/mc.

Per i forni a via umida il valore di emissione 1500 mg/mc.

7. FORNI PER LA CALCINAZIONE DI BAUXITE, DOLOMITE, GESSO, CALCARE, DIATOMITE, AGNESITE, QUARZITE.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi, per gli impianti di produzioni di calce spenta e di dolomite idrata.

CROMO.

Nella calcinazione di materiali contenenti cromo, il valore di emissione per il cromo (III) e i suoi composti, espressi come cromo, sotto forma di povere 10 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 1800-3000 mg/mc.

COMPOSTI DEL FLUORO.

Per i forni usati periodicamente per la calcinazione di quarzite, il valore di emissione di composti inorganici gassosi del fluoro espressi come acido fluoridrico 10 mg/mc.

8. FORNI PER LA PRODUZIONE DI VETRO.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8% e per i forni a crogiolo e quelli a bacino a lavorazione giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%.

OSSIDI DI ZOLFO.

I valori di emissione sono:


Forni che utilizzano combustibile liquido mg/mc
Forni che utilizzano combustibile gassoso mg/mc

Forni a crogiolo

Forni a bacino con recupero di calore

Forni a bacino a lavorazione giornaliera

Forni a bacino con bruciatore ad "U" con rigenerazione recupero di calore

Forni a bacino con bruciatore trasversale con rigenerazione e recupero di calore


1200

1200

1600

1800

3000
1200

1400

1600

2200

3500

Se, per ragioni connesse alla qualità della produzione, è necessario l'utilizzo di nitrati nella fase di affinaggio i valori di emissioni sono il doppio di quelli sopra indicati.

OSSIDI DI ZOLFO

I valore di emissione sono:

- forni a bacino a lavorazione continua 1800 mg/mc.

- forni a crogiolo e forni a bacino a lavorazione giornaliera 1100 mg/mc.

POLVERI.

Per gli impianti con una produzione di vetro inferiore a 250 tonnellate al giorno, se il flusso di massa superiore a 0.1 kg/h, il valore di emissione 150 mg/mc.

Per gli impianti con una produzione di vetro superiore od uguale a 250 tonnellate al giorno il valore di emissione 80-100 mg/mc.

Per gli impianti di produzione di fibre di vetro e tubo di vetro il valore di emissione e' 350 mg/mc.

METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art.5, comma 2, possono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi stabiliti dalla Stazione Sperimentale per il Vetro di Murano.

9. FORNI PER LA COTTURA DI PRODOTTI CERAMICI A BASE DI ARGILLA.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 1500 mg/mc

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 1500 mg/mc

FENOLI E ALDEIDI.

Il valore di emissione 40 mg/mc

10 IMPIANTI PER LA FUSIONE DI PRODOTTI MINERALI, IN PARTICOLARE DI BASALTO, DI DIABASE O DI SCORIE.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

In caso di utilizzo di combustibile solido i valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8%

OSSIDI DI AZOTO.

I valori di emissione sono:

combustibile liquido gas

forni a bacino con recupero di calore 1200 mg/mc 1400 mg/mc

forni a tino 1800 mg/mc 2200 mg/mc

OSSIDI DI ZOLFO.

Il paragrafo 3 dell'allegato 1 per gli ossidi di zolfo non si applica; il valore di emissione, se il flusso di massa uguale o superiore a 10 Kg/h, 1800 mg/mc.

11. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA.

FLUORO E SUOI COMPOSTI.

Il valore di emissione dai forni fusori, dai forni del vetrato e monocottura, dai forni del biscotto e del grès 10 mg/mc

POLVERI.

Il valore di emissione degli essiccatori a spruzzo (atomizzatori) 75 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 1500 mg/mc.

12. IMPIANTI PER L'AGGLOMERAZIONE DI PERLITE, SCISTI O ARGILLA ESPANSA.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore di ossigeno del 14%.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 1000 mg/mc se il flusso di massa uguale o superiore a 10 Kg/h. Per flussi di massa inferiori non si applica per gli ossidi di zolfo il paragrafo 3 dell'allegato 1.

13. IMPIANTI FISSI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI, COMPRESI GLI IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE STRADALI A BASE DI BITUME E GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIETRISCO DI CATRAME.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

POLVERI.

Il valore di emissione per l'effluente gassoso proveniente dell'essiccatore a tamburo e dal miscelatore 20 mg/mc.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 1700 mg/mc.

14. IMPIANTI DI DISTILLAZIONE A SECCO DEL CARBONE (COKERIE) FORNO INFERIORE.

POLVERI.

Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica.

Per gli impianti esistenti, sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione 100 mg/mc.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

OSSIDI DI ZOLFO.

Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke, il valore di emissione 1.700 mg/mc.

Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke e gas da altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione 800 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 600 mg/mc.

Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica applicabile agli impianti esistenti.

Le emissioni di ossidi di azoto derivanti dagli impianti esistenti, sino alla ricostruzione del forno a coke, non devono essere superiori a 800 mg/mc.

CARICAMENTO DEI FORNI DA COKE.

Devono essere evitate le emissioni di polvere nel prelevare il carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli.

I gas di caricamento devono essere raccolti.

Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono essere derivati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile utilizzarli per lavorare il catrame grezzo.

Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono essere deviati il pi possibile nel gas grezzo.

I gas di caricamento che non possono essere deviati devono essere convogliati ad un impianto di combustione: il valore limite di emissione per polveri 25 mg/mc.

Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di caricamento devono essere limitate assicurando la tenuta delle aperture che servono a tali operazioni.

COPERCHIO PORTELLO DI CARICA.

Le emissioni dal coperchio di carica devono essere evitate quanto più possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i coperchi dei portelli dopo ogni carica dei forni, pulendo regolarmente gli stipiti e i coperchi dei portelli di carica prima di chiudere. La copertura del forno deve essere mantenuta costantemente pulita da resti di carbone.

COPERCHIO TUBO DI MANDATA.

I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas o di catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in acqua, o sistemi analoghi, di pari efficacia; i tubi di mandata devono venire costantemente puliti.

MACCHINE AUSILIARE PER FORNO A COKE

Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento del forno a coke devono essere dotate di dispositivo per mantenere pulite le guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica.

PORTE DEL FORNO A COKE.

Si devono usare porte ad elevata tenuta. Le guarnizioni delle porte dei forni a coke devono essere progettate in modo da permettere che vengano installati sul lato macchina e sul lato coke impianti di abbattimento polveri da attivare durante lo sfornamento del coke.

SFORNAMENTO DEL COKE.

Le nuove batterie di forni a coke devono essere progettate in modo da permettere che vengano installati impianti di captazione e abbattimento delle emissioni di polveri allo sfornamento del coke, in modo che le emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto. Sino alla ricostruzione del forno a coke, gli effluenti gassosi devono essere raccolti e convogliati ad un impianto di abbattimento delle polveri, ove tecnicamente possibile.

RAFFREDDAMENTO DEL COKE.

Per il raffreddamento del coke devono essere usati sistemi che causino poche emissioni. Nel caso in cui la tecnologia adottata sia quella del raffreddamento a secco, il valore di emissione per le polveri 20 mg/mc.

15. IMPIANTI PER L'AGGLOMERAZIONE DEL MINERALE DI FERRO.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissioni si riferiscono agli affluenti gassosi umidi.

POLVERI.

Gli effluenti gassosi devono essere convogliati in impianti di abbattimento: i valori di emissione sono pari a valori massimi previsti nell'allegato 1, paragrafo 5.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 400 mg/mc.

INQUINANTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PUNTO 2.

I valori di emissione sono pari ai valori massimi previsti nell'allegato 1, paragrafo 2.

16. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI GHISA.

POLVERI.

Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario dell'altoforno il valore di emissione a 150 mg/mc.

17. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE D'ACCIAIO PER MEZZO DI CONVERTITORI. FORNI AD ARCO ELETTRICI, E FORNI DI FUSIONE SOTTO VUOTO.

POLVERI.

a) L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento.

b) I valori di emissione sono:

- forni ad arco 25-100 mg/mc.

- forni ad induzione 25 mg/mc.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Negli impianti per fusione ad eccezione dei forni ad arco e nei convertitori l'affluente gassoso deve essere riutilizzato, per quanto possibile, o combusto.

18. FONDERIE DI GHISA, D'ACCIAIO.

POLVERI.

L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento. Il valore di emissione, se il flusso di massa uguale o superiore a 0,5 Kg/h, 20-40 mg/mc.

Per gli impianti funzionanti con abbattimento ad umido i valori di emissione sono:

- cubilotti con aspirazione alla bocca superiore 25 mg/mc.

- cubilotti con aspirazione alla bocca inferiore 50 mg/mc.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore di emissione per i cubilotti a vento caldo dotati di recuperatore p 1000 mg/mc.

19. FORNI DI RISCALDO E PER TRATTAMENTI TERMICI, PER IMPIANTI DI LAMINAZIONE ED ALTRE DEFORMAZIONI PLASTICHE.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

OSSIDI DI AZOTO.

Per gli impianti nei quali l'aria di combustione preriscaldata a temperature uguali o superiori a 200 C il valore di emissione determinato mediante il diagramma riportato in figura 1.

OSSIDI DI ZOLFO.

Se il combustibile usato gas da forno a coke il valore di emissione 1700 mg/mc.

Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke e gas d'altoforno o d'acciaieria il valore di emissione 800 mg/mc.

20. IMPIANTI DI ZINCATURA A CALDO.

L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento.

POLVERE.

Il valore di emissione 15-30 mg/mc.

COMPOSTI GASSOSI DEL CLORO.

Il valore di emissione per i composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico, 10 mg/mc.

AMMONIACA ED AMMONIO IN FASE GASSOSA.

Il valore di emissione 30 mg/mc.

21. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI METALLICHE CON USO DI ACIDO NITRICO

OSSIDI DI AZOTO.

Per gli impianti di decapaggio funzionanti in continuo il valore di emissione 1500 mg/mc.

22. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FERRO-LEGHE MEDIANTE PROCESSI ELETTROTERMICI O PIROMETALLURGICI.

POLVERI.

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore di emissione 20-40 mg/mc.

23. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA DI METALLI NON FERROSI.

POLVERI.

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento I valori di emissione sono:

- per le fonderie di piombo 10 mg/mc

- negli altri casi 20 mg/mc.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione : se il flusso di massa supera 5 Kg/h 800 mg/mc.

24. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OPERATIVE.

I forni elettrolitici devono essere chiusi; le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato.

POLVERI.

Il valore di emissione, per i forni elettrolitici 30 mg/mc. Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi il fattore di emissione 5 Kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

FLUORO.

Il valore di emissione dei composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come acido fluoridrico, 2 mg/mc.

Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi

il fattore di emissione 0.6-1 Kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

25. IMPIANTI PER LA FUSIONE DELL'ALLUMINIO.

POLVERI.

L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore di emissione e: se il flusso di massa uguale o superiore a 0.5 Kg/h 20 mg/mc CLORO.

Per i forni di affinazione (impianti di clorazione) il valore di emissione 3 mg/mc.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

Il valore di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, 50 mg/mc.

26. IMPIANTI PER LA SECONDA FUSIONE DEGLI METALLI NON FERROSI E DELLE LORO LEGHE.

POLVERI.

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

I valori di emissione sono:

- per gli impianti per seconda fusione del piombo o delle sue leghe 10 mg/mc.

- per gli altri impianti, se il flusso di massa uguale o superiore a 0.2 kg/h 20 mg/mc.

RAME E SUOI COMPOSTI.

Per i forni a tino, durante la fusione del rame elettrolitico, il valore di emissione 10 mg/mc.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

Il valore di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, 50 mg/mc.

27. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO.

POLVERI.

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore di emissione : se il flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 0.5 mg/mc.

VAPORI DI ACIDO SOLFORICO.

I vapori di acido solforico devono essere captati e convogliati ad un impianto di abbattimento.

28. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OSSIDO DI ZOLFO, ACIDO SOLFORICO E OLEUM.

BIOSSIDO DI ZOLFO.

Negli impianti per la produzione di ossidi di zolfo allo stato liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto per la produzione di acido solforico o ad altri impianti di trattamento.

Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 99%; per concentrazioni di biossido di zolfo nel gas d'alimentazione uguali o superiori all'8% in volume deve essere mantenuta:

- una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas.

- una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas.

Le emissioni devono essere ulteriormente limitate con adeguati processi di trattamento, se superano 1200 mg/mc.

Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 97,5% per concentrazioni di biossido di zolfo nel gas d'alimentazione inferiori al 6%; le emissioni devono essere ulteriormente limitate.

Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di conversione di almeno il 97,5%.

ACIDO SOLFORICO.

Il valore di emissione 80-100 mg/mc.

29. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CLORO.

CLORO

Il valore di emissione 1 mg/mc; per gli impianti per la produzione del cloro a liquefazione totale il valore di emissione 6 mg/mc.

MERCURIO.

Nella elettrolisi dei cloruri alcalini, secondo il processo all'amalgama, il valore di emissione, come media annuale, 1,5-2 g/t di produzione.

30. IMPIANTI CLAUS PER LA PRODUZIONE DI ZOLFO IDROGENO SOLFORATO.

Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di combustione; il valore di emissione 10 mg/mc.

31. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, GRANULAZIONE ED ESSICCAMENTO DI FERTILIZZANTI FOSFATICI, AZOTATI O POTASSICI.

POLVERI.

Il valore di emissione 75 mg/mc.

Per gli impianti di prilling o a letto fluido il valore di emissione 100-150 mg/mc.

AMMONIACA.

Per gli impianti di prilling o a letto fluido il valore di emissione 200 mg/mc.

32. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACRILONITRILE.

ACRILONITRILE.

L'effluente gassoso prodotto dal reattore e dall'assorbitore deve essere combusto.

L'effluente gassoso prodotto durante la purificazione per distillazione dei prodotti di reazione e quello proveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei sistemi di abbattimento.

33. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI ANTIPARASSITARI.

POLVERI.

Il valore di emissione : se il flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h 5 mg/mc.

34. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIVINILE CLORURO (PVC)

I tenori residui in cloruro di vinile (VCM) nel polimero devono essere ridotti al massimo e in particolar modo nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto; il tenore residuo :

PVC in massa 10 mg VCM/kg PVC

Omopolimeri in sospensione 100 mg VCM/kg PVC

Copolimeri in sospensione 400 mg VCM/kg PVC

PVC in microsospensione e emulsione di PVC 1500 mg VCM/kg PVC

Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore questo dovrà, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione.

35. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIMERI IN POLIACRILONITRILE.

ACRILONITRILE.

I gas provenienti dal reattore e dall'assorbitore devono essere convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas provenienti dalla purificazione per distillazione dalle operazioni di travaso, devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento.

a) Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre.

- Il valore di emissione di acrilonitrile nell'effluente gassoso degli impianti di polimerizzazione in soluzione acquosa, essiccamento polimero e filatura 25 mg/mc.

- Negli impianti di polimerizzazione in solvente il valore di emissione di acrilonitrile 5 mg/mc; il valore di emissione di acrilonitrile nell'effluente gassoso degli impianti di filatura, lavaggio ed essiccamento 50 mg/mc.

b) Produzione di materie plastiche ABS e SAN.

- Polimerizzazione in emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dalla precipitazione e dalla pulizia del reattore deve essere convogliato ad un impianto di combustione.

Il valore di emissione 25 mg/mc.

- Polimerizzazione combinata in soluzione/emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dai serbatoi di stoccaggio intermedi, dalla precipitazione, dalla disidratazione, dal recupero dei solventi e dai miscelatori, deve essere convogliato ad un impianto di combustione; il valore di emissione per le emissioni che si formano nella zona di uscita dei miscelatori 10 mg/mc.

c) Produzione di gomma acrilo-nitrilica (NBR).

L'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dal recupero di butadiene, dal deposito di lattice, dal lavaggio del caucciù solido, deve essere convogliato ad un impianto di combustione. L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile deve essere convogliato ad un impianto di lavaggio. Il valore di emissione per l'essiccatore 15 mg/mc.

d) Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione, di acrilonitrile.

L'effluente gassoso contenente acrilonitrile e proveniente dai contenitore di monomeri, dai reattori, dai serbatoi di stoccaggio e dai condensatori deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento se la concentrazione di acrilonitrile nell'effluente gassoso superiore a 5

mg/mc.

36. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA LAVORAZIONE DELLA VISCOSA.

IDROGENO SOLFORATO E SOLFURO DI CARBONIO.

a) Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla preparazione del bagno di rilavatura e dai trattamenti successivi connessi alla produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento.

Il valore di emissione per l'idrogeno solforato 5 mg/mc.

Il valore di emissione per il solfuro di carbonio 100 mg/mc.

b) Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e cellofane, i gas provenienti dai filatoi e dal trattamento successivo devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento.

Il valore di emissione per l'idrogeno solforato 5 mg/mc.

Il valore di emissione per il solfuro di carbonio 150 mg/mc.

c) Nella produzione di prodotti da viscosa per l'impianto di aspirazione generale e degli aspiratori delle macchine, il valore di emissione per l'idrogeno solforato 50 mg/mc.

Per il solfuro di carbonio i valori di emissione sono:

Prodotti di viscosa Solfuro di carbonio mg/mc
Fibra cellulosica 150

Cellofan 150

Rayon tessile 150

Rayon continuo per usi speciali 300

Budella artificiali 400

Panno spugnoso 400

Rayon tecnico 600

37. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACIDO NITROSILSOLFORICO.

Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono:

Ossidi di azoto 2000 mg/mc.

Ossidi di zolfo 800 mg/mc.

n-esano 1000 mg/mc.

38. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POLIESTERI.

Negli impianti di produzione di acido tereftalico e di dimetiltereftalato facenti parte degli impianti di produzione di polimeri e fibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 Kg/h il valore di emissione delle sostanze organiche, espresso come carbonio totale, 350 mg/mc.

39. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACETATO DI CELLULOSA PER FIBRE.

Negli impianti di polimerizzazione, dissoluzione e filatura di acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 Kg/h il valore di emissione di acetone 400 mg/mc.

40. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI FIBRE POLLIAMMIDICHE.

Negli impianti di filatura per fili continui del polimero "poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h il valore di emissione del caprolattame 100 mg/mc.

Negli impianti di filatura per fiocco il valore di emissione del caprolattame 150 mg/mc.

41. IMPIANTI PER LA FORMULAZIONE DI PREPARATI ANTIPARASSITARI.

POLVERI.

L'effluente gassoso contenenti polveri deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore di emissione 10 mg/mc.

42. IMPIANTI PER LA NITRAZIONE DELLA CELLULOSA.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione 2000 mg/mc.

43. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il fattore di emissione per gli ossidi zolfo provenienti dalla digestione e dalla calcinazione 10 Kg/t di biossido di titanio prodotto.

Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla concentrazione degli acidi residui 500 mg/mc.

44. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FIBRE ACRILICHE.

N.N-DIMETILACETAMIDE E N.N-DIMETILFORMAMIDE.

Il valore di emissione : se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 Kg/h 150 mg/mc.

45. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLICARBONATO.

DICLOROMETANO.

Gli impianti devono adeguarsi al valore di emissione di 350 mg/mc al 31/12/1994.

Al 31/12/1997 devono adeguarsi al valore di emissione di 100 mg/mc.

46. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI NERO CARBONIO.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi.

POLVERI.

Il valore di emissione 15-30 mg/mc.

TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI GASSOSI.

L'effluente gassoso contenente idrogeno solforato, monossido di carbonio sostanze organiche deve essere convogliato alla combustione.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 2600 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore di emissione di 1000 mg/mc.

47. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARBONE O ELETTROGRAFITE MEDIANTE COTTURA, AD ESEMPIO PER LA FABBRICAZIONE DI ELETTRODI.

SOSTANZE ORGANICHE.

I valori di emissione, espressi come carbonio organico totale sono:

a) per la miscelazione e macinazione con uso, ad alta temperatura, di pece catrame o altri leganti o solventi volatili 100 mg/mc.

b) per i forni a camera unica, forni a camere comunicanti e forni a tunnel 50 mg/mc.

c) per i forni anulari utilizzati per la cottura degli elettrodi di grafite, degli elettrodi di carbone e delle mattonelle di carbone 200 mg/mc.

d) per l'impregnazione a base di catrame 50 mg/mc.

48. IMPIANTI PER LA VERNICIATURA IN SERIE DELLE CARROZZERIE DEGLI AUTOVEICOLI E COMPONENTI DEGLI STESSI, ECCETTUATE LE CARROZZERIE DEGLI AUTOBUS.

EMISSIONI DI SOLVENTI ORGANICI DALL'IMPIANTO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME, COMPRESI I TRATTAMENTI PRELIMINARI.

I valori di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto trattato,

sono:

a) vernici a due strati 120 g/mc.

b) altre vernici 60 g/mc.

ZONE DI APPLICAZIONE DELLA VERNICE.

I valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 4, classi III, IV e V non si applicano all'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura.

ESSICCATORI.

Il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio organico totale, 50 mg/mc; nel caso in cui l'effluente gassoso sia convogliato ad un impianto di combustione il valore di emissione deve essere rispettato anche in caso di condizioni di esercizio sfavorevoli.

POLVERI.

Il valore di emissione 3 mg/mc.

49. ALTRI IMPIANTI DI VERNICIATURA.

VERNICIATURA DEL LEGNO.

Il valore di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metroquadro di superficie verniciata 40 g/mc.

Il valore di emissione per le polveri 10 mg/mc.

VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO.

Per l'aria di ventilazione delle zone nelle quali si vernicia a mano con pistola a spruzzo non si applicano i valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 4, classi III, IV e V; devono comunque essere prese le misure possibili per ridurre le emissioni, facendo ricorso a procedimenti di applicazione della vernice particolarmente efficaci, assicurando una efficace circolazione dell'effluente gassoso e il suo convogliamento ad un impianto di abbattimento, oppure utilizzando vernici prodotte secondo le migliori tecnologie.

POLVERI (PARTICELLE DI VERNICI).

Il valore di emissione 3 mg/mc.

ESSICCATORI. Il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio totale, 50 m/mc.

50. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA.

Il valore di emissione nella fase di preparazione mescole 20-50mg/mc.

51. IMPIANTI PER IMPREGNARE DI RESINE LE FIBRE DI VETRO O LE FIBRE MINERALI. SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

Le emissioni di sostanze citate nell'allegato

1 paragrafo 4 di classe 1 non devono superare 40 mg/mc; devono essere adottate le possibili soluzioni atte a limitare le emissioni, come la postcombustione, o altre misure della medesima efficacia.

52. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore di emissione 1700 mg/mc.

AMMONIACA

I valori di emissione sono: fase di saturazione: se il flusso di massa supera 1.5 Kg/h 500 mg/mc. fase di essiccazione: se il flusso di massa supera 1.5 Kg/h 150 mg/mc.

POLVERI. Il valore di emissione 75 mg/mc. Nella fase di movimentazione e condizionamento zucchero 20 mg/mc.

53. IMPIANTI PER L'ESTRAZIONE E LA RAFFINAZIONE DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA.

POLVERI.

Il valore di emissione 200-300 mg/mc.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore di emissione 300 mg/mc.

54. IMPIANTI PER L'ESTRAZIONE E LA RAFFINAZIONE DI OLI DI SEMI.

POLVERI.

I valori di emissione sono: fase di essiccazione semi 150 mg/mc, fase di lavorazione semi oleosi 80 mg/mc.

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