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Decreto ministeriale 12 Luglio 1990: "Linee guida per
il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti
industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione"
ALLEGATO 1 Valori di emissione
1.1 SOSTANZE RITENUTE CANCEROGENE E/O TERATOGENE E/O MUTAGENE
(TABELLA A1)
In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene
e/o teratogene e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore
misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
Per le sostanze della tabella A1, i valori di emissione,
che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:
CLASSE I
Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.5 g/h 0.1 mg/mc
CLASSE II
Se il flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 1 mg/mc
CLASSE III
Se il flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h mg/mc
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini
del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa
classe la quantità delle stesse vanno sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse,
alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate
le quantità di sostanze di classe I e alle quantità
di sostanze della classe III vanno sommate le quantità
di sostanze delle classi I e II.
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine
del rispetto del limite in concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze delle classi
I e II la concentrazione totale non deve superare il limite
della classe II; in caso di presenza di più sostanze
delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve
superare il limite della classe III.
Tabella A1
CLASSE I
Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite
e tremolite)
Benzo (a) pirene
Berillio e i suoi composti espressi come Be
Dibenzo (a,h) antracene
2 - naftilammina e suoi sali
Benzo (a) antracene
Benzo (b) fluorantene
Benzo (J) fluorantene
Benzo (k) fluorantene
Dibenzo (a,h) acridina
Dibenzo (a) pirene
Dimetilnitrosamina
5 - Nitroacenaftene
2 - Nitronaftalene
1 - Metil - 3 Nitro- 1- Nitrosoguanidina
CLASSE II
Arsenico e suoi composti, espressi come As
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr
Cobalto e suoi composti, espressi come Co
3.3' - diclorobenzidina e suoi sali
Dimetilsolfato
Etilenimmina
Nichel e suoi composti espressi come Ni
4 - Aminobifenile e suoi sali
Benzidina e suoi sali
4,4' Metilen bis (2 Cloroanilina) e suoi sali
Dietilsolfato
3,3' - Dimetilbenzidina e suoi sali
Esametilfosforotriamide
2 Metilaziridina
Metil Azossimetile Acetato
Sulfallate
Dimetilcarbamoilcloruro
3,3' Dimetossibenzidina e suoi sali
CLASSE III
Acrilonitrile
Benzene
1,3- butadiene
1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)
1,2-dibromoetano
1,2-epossipropano
1,2-dicloroetano
vinile cloruro
1,3 Dicloro-2-propanolo
Clorometil (Metil) Etere
N,N-Dimetilidrazina
Idrazina
Ossido di etilene
Etilentiourea
2-Nitropropano
Bis-Clorometiletere
3-Propanolide
1,3 Propansultone
Stirene Ossido
1.2 SOSTANZE DI TOSSICITÀ E CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE
ELEVATE (TABELLA A2)
Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore
misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e
massimi coincidenti, sono:
CLASSE I
Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.02 g/h 0.01
mg/mc
CLASSE II
Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.5 g/h 0.5 mg/mc
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini
del calcolo di flusso di massa e di concentrazione in caso
di presenza di più sostanze della stessa classe la
quantità delle stesse vanno sommate.
Tabella A2
CLASSE I CLASSE II
Policlorodibenzodiossine policlorobifenili
Policlorodibenzofurani policlorotrifenili
policloronaftaleni
2. SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE
SOTTO FORMA DI POLVERE (TABELLA B)
I valori di emissione sono:
CLASSE I
Se il flusso di massa uguale o superiore a 1 g/h 0.2 mg/mc
CLASSE II
Se il flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 1 mg/mc
CLASSE III
Se il flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h 5 mg/mc
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine
del rispetto del limite in concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa
classe le quantità delle stesse vanno sommate.
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse,
alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate
le quantità di sostanze della classe I e alle quantità
di sostanze della classe III vanno sommate le quantità
di sostanze delle classi I e II.
Al fine del rispetto del limite in concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze delle classi
I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe
II; in caso di presenza di più sostanze delle classi
I, II e III, ferme restando il limite stabilito per ciascuna,
la concentrazione totale non deve superare il limite della
classe III.
Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere
considerate anche le eventuali quantità di sostanze
presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.
Tabella B
CLASSE I
Cadmio e suoi composti, espressi come Cd
Mercurio e suoi composti, espressi come Hg
Tallio e suoi composti, espressi come Tl
CLASSE II
Selenio e suoi composti, espressi come Se
Tellurio e suoi composti, espressi come Te
CLASSE III
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb
Cianuri, espressi come CN
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr
Manganese e suoi composti, espressi come Pd
Palladio e suoi composti, espressi come Pd
Piombo e suoi composti, espressi come Pb
Platino e suoi composti, espressi come Pt
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina,
espressi come SiO2
Rame e suoi composti, espressi come Cu
Rodio e suoi composti, espressi come Rh
Stagno e suoi composti, espressi come Sn
Vanadio e suoi composti, espressi come V
3. SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE
SOTTO FORMA DI GAS O VAPORE (TABELLA C)
I valori di emissione sono:
CLASSE I
Se il flusso di massa uguale o superiore a 10 g/h 1 mg/mc
CLASSE II
Se il flusso di massa uguale o superiore a 50 g/h 5 mg/mc
CLASSE III
Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.3 g/h 30 mg/mc
CLASSE IV
Se il flusso di massa uguale o superiore a 2 g/h 250 mg/mc
CLASSE V
Se il flusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 500 mg/mc
Sia i flussi di massa che i valori limite di emissione si
riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.
Tabella C
CLASSE I
Clorocianuro
Fosfina
Fosgene
CLASSE II
Acido cianidrico
Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico
Cloro
Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico
Idrogeno solforato
CLASSE III
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore,
esclusi
clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico
CLASSE IV
Ammoniaca
CLASSE V
Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido
di azoto
Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido
di zolfo
4. SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS, VAPORI O POLVERI
(TABELLA D)
I valori di emissione sono:
CLASSE I
Se il flusso di massa uguale o superiore a 25 g/h 5 mg/mc
CLASSE II
Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.1 Kg/h 20 mg/mc
CLASSE III
Se il flusso di massa uguale o superiore a 2 Kg/h 150 mg/mc
CLASSE IV
Se il flusso di massa uguale o superiore a 3 Kg/h 300 mg/mc
CLASSE V
Se il flusso di massa uguale o superiore a 4 Kg/h 600 mg/mc
Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati,
al fine del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa
classe le quantità delle stesse vanno sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse,
alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate
le quantità di sostanze delle classi inferiori (ad
es. alle quantità di sostanze della classe III vanno
sommate le quantità di sostanze delle classi I e II).
Al fine del rispetto del limite in concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze di classe, fermo
restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione
totale non deve superare il limite della classe più
elevata.
Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque
essere rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo
5 (Polveri totali).
Tabella D
CLASSE I
Anisidina
Butilmercaptano
Cloropicrina
Diazometano
Dicloroacetilene
Dinitrobenzene
Dinitrocresolo
Esaclorobutadiene
Esaclorociclopentadiene
Esafluoroacetone
Etere diglicidilico
Etilacrilato
Etilenimina
Etilmercaptano
Isocianati
Metilacrilato
Nitroglicerina
Perclorometilmercaptano
1,4 - diossano
CLASSE II
Acetaldeide
Acido cloroacetico
Acido formico
Acido tioglicolico
Acido tricloroacetico
Anidride ftalica
Anidride maleica
Anilina
Benzilcloruro
Bifenile
Butilacrilato
Butilammina
Canfora sintetica
Carbonio tetrabromuro
Carbonio tetracloruro
Cicloesilammina
Cloroacetaldeide
1- Cloro-1-nitropentano
Cresoli
Crotonaldeide
1,2-Dibutilaminoetanolo
Dibutilfosfato
o-diclorobenzene
1,1-dicloroetilene
Dicloroetiletere
Dicorofenolo
Diclorometano
Dietilammina
Difenilammina
Diisopropilammina
Dimetilammina
Etilammina
Etanolammina
2-etossietanolo
2-etossietilacetato
Fenolo
Ftalati
2-Furaldeide
Furfurolo
Iodoformio
Isoforone
Isopropilammina
Metilacrilonitrile
Metilammina
Metilamilina
Metilbromuro
Metil n-butilbromuro
Netilcloruro
Metil-2cianoacrilato
Metilstirene
2-Metossietanolo
2-Metossietanolo acetato
Nitroetano
Nitrometano
1-Nitropropano
Nitrotoluene
Piretro
Piridina
Piomboalchili
2-Propenale
1,1,2,2,-tetracloroetano
Tetracloroetilene
Tetranitrometano
m, p toluidina
Tributilfosfato
Triclorofenolo
Tricloroetilene
Triclorometano
Trietilammina
Trimetilfosfina
Vinilbromuro
Xilonolo (escluso 2,4-xilenclo)
Formaldeide
CLASSE III
Acido acrilico
Acetonitrile
Acido propionico
Acido acetico
Alcool n-butilico
Alcool-iso-butilico
Alcool-sec-butilico
Alcool-ter-butilico
Alcool metilico
Butirraldeide
p-ter-butiltoluene
2-butissietanolo
Caprolattame
Disolfuro di carbonio
Cicloesnone
Ciclopentadiene
Clorobenzene
2-cloro-1,3-butadiene
o-clorostirene
o-clorotoluene
p-clorotoluene
Cumene
Diacetonalcool
1,4-diclorobenzene
1,1-dicloetano
Dicloropropano
Dietanolammina
Dietilformammide
Diisobutilchetone
N,N-Dimetilacetammide
N,N-Dimetilformammide
Dipropilchetone
Esametilendiammina
n-esano
Etilamilchetone
Etilbenzene
Etilbutilchetone
Etilenglicole
Isobutilglicidiletere
Isopropossietanolo
Metilmetacrilato
Netilamilchetone
o-metilcicloesanone
Metilcloroformio
Metilformiato
Metilisobutilchetone
Metilisobutilcarbinolo
Naftalene
Propilenglicole
Propilenglicolemonometiletere
Propionaldeide
Stirene
TetraidrofuranoTrimetilbenzene
n-veratraldeide
Vinilacetato
Viniltoluene
2,4-xilenolo
CLASSE IV
Alcool propilico
Alcool isopropilico
n-amilacetato
Benzoato di metile
n-butilacetato
iso-butilacetato
Dietilchetone
Difluorodibromometano
Sec - esilacetato
Etilformiato
Metilacetato
Metiletilchetone
Metilisopropilchetone
N - metilpirrolidone
Pinene
npropilacetato
iso-propilenacetato
Toluene
Xilene
CLASSE V
Acetone
Alcool etilico
Butano
Cicloesano
Cicloesene
Cloropentano
Clorobromometano
Clorodifluorometano
Cloropentafluoroetano
Dibromodifluoroetano
Dibutiletere
Diclorofluorometano
Diclorotetrafluoroetano
Dietiletere
Diisopropiletere
Dimetiletere
Eptano
Esano tecnico
Etere isopropilico
Etilacetano
Metilacetilene
Metilcicloesano
Pentano
1,1,1,2 Tetracloro 2,2 difluoroetano
1,1,1,2 Tetracloro 1,2 difluoroetano
Triclorofluorometano
1,1,2 Tricloro 1,2,2 trifluoroetano
Trifluorometano
Trifluorobromometano
POLVERI TOTALI
I valori di emissione sono:
CLASSE I
Se il flusso di massa uguale o superiore a 0.5 Kg/h 50 mg/mc
CLASSE II
Se il flusso di massa pari o superiore a 0.1 Kg/h ed inferiore
a 0,5Kg/h 150 mg/mc
ALLEGATO 2 Valori di emissione per specificate tipologie
di impianti
1. IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA INFERIORE
A 50 MW.
Il presente paragrafo si applica agli impianti di combustione
di potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla
produzione di energia. In particolare il paragrafo non si
applica ai seguenti impianti:
- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati
prevalentemente per il riscaldamento diretto, l'essiccazione
o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali,
come forni di riscaldo e forni di trattamento termico;
- impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo
tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante
combustione, che non sia gestito come impianto indipendente
di combustione;
- dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking
catalitico;
- dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- reattori utilizzati nell'industria chimica;
- batterie di forni per il coke;
- cowpers degli altiforni;
- impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas o
da turbine a gas.
1.1 IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI SOLIDI
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
Se il combustibile utilizzato legno, residui di legno o paglia
i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso dell'11%; negli altri casi i valori
di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso del 6%
POLVERI
Per gli impianti di potenza termica superiore a 5 MW il valore
di emissione 50 mg/mc.
Per gli impianti di potenza termica uguale o inferiore a
5 MW il valore di emissione 100-150 mg/mc.
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.
Il valore di emissione 50 mg/mc, espressi come carbonio organico
totale.
Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione e 650 mg/mc.
OSSIDI DI ZOLFO.
Per gli impianti a letto fluidizzato il valore di emissione
600 mg/mc.
Per gli altri impianti il valore di emissione e 2.000 mg/mc.
I valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano
rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di
zolfo uguale o inferiore all'1%.
COMPOSTI ALOGENTI.
Non si applica il paragrafo 3 dell'allegato 1 tranne che
nel caso in cui il combustibile utilizzato sia legno o residui
di legno contenente prodotti sintetici o sanse residue da
estrazione.
1.2. IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI LIQUIDI
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 3% Nel caso che il combustibile
utilizzato sia liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa,
il valore di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 6%.
POLVERI.
Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a
5 MW il valore di emissione 100 mg/mc.
Per gli impianti di potenza termica inferiore a 5 MW il valore
di emissione di 150 mg/mc.
Non si applica il punto 2 dell'allegato 1 se il valore limite
di emissione per le polveri rispettato senza l'impiego di
un impianto di abbattimento.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione e 500 mg/mc.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 1.7000 mg/m.
Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si
considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto
di zolfo uguale o inferiore all'1%.
1.3. IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI GASSOSI
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 3%.
POLVERI.
Il valore di emissione 5 mg/mc.
Il valore limite di emissione per le polveri si considera
rispettato se viene utilizzato metano o GPL.
Se il combustibile utilizzato gas d' altoforno il valore
di emissione 15 -20 mg/mc.
Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke o gas d'
acciaieria il valore di emissione 50 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione e 350 mg/mc.
Se il combustibile utilizzato gas di processo contenente
composti dell'azoto non si applica alcun valore limite di
emissione; le emissioni devono comunque essere ridotte per
quanto possibile.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 35 mg/mc.
Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si
considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.
Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke, il valore
di emissione 1700 mg/mc.
Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke e gas da
altoforno (o d'acciaieria), il valore di emissione 800 mg/mc.
1.4. IMPIANTI POLICOMBUSTIBILE.
1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili
i valori di emissione sono determinati nel modo seguente:
- prendendo ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 il valore di emissione
relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante;
- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile;
detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori
di emissione per l'energia fornita da ciascun combustibile
e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la
somma dell'energia fornita da tutti i combustibili;
- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.
I valori di emissione sono quelli corrispondenti al combustibile
con il pi elevato valore di emissione se l'energia fornita
da tale combustibile il 70% o pi rispetto al totale.
2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili
i valori limite di emissione sono quelli relativi al combustibile
di volta in volta utilizzato.
3. Per gli impianti policombustibile a letto fluido il valore
di emissione per le polveri :
- per impianti di potenza termica superiore a 5 MW 50 mg/mc
- per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5
MW 150 mg/mc
2. IMPIANTI DI ESSICCAZIONE.
Il presente paragrafo si applica agli impianti di essiccazione
indipendentemente dal tipo di stabilimento in cui sono eventualmente
inseriti.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione, per gli impianti nei quali i gas combusti
o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiale da
essiccare, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell' effluente
gassoso del 17%
3. MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 5%
POLVERI.
Il valore di emissione 130 mg/mc.
MONOSSIDO DI CARBONIO.
Il valore di emissione 650 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO.
I valori di emissione sono:
- per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale
o superiore a 3 MW 2000 mg/mc.
- per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore
a 3 MW 4000 mg/mc.
- per gli altri motori ad quattro tempi 500 mg/mc.
- per gli altri motori ad due tempi 800 mg/mc.
Non si applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni
d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna
funzionanti solo in caso di emergenza.
4. TURBINE A GAS FISSE.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 15% Se la turbina a gas accoppiata
ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione
i valori di emissione misurati al camino della caldaia si
riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%. Per le turbine
utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono
riferiti al combustibile principale.
MONOSSIDO DI CARBONIO.
Il valore di emissione 100 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 400 mg/mc, se il flusso in volume
dei gas di scarico uguale o superiore a 60.000 mc/h altrimenti
il valore di emissione 450 mg/mc.
Se il combustibile utilizzato gasolio, il valore di emissione
di 600 mg/mc.
Per le turbine a gas con rendimento termico superiore al
30% i valori di emissione sopraindicati sono calcolati aumentando
i valori limite in proporzione all'aumento del rendimento.
5. INCENERITORI DI RIFIUTI.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
negli effluenti gassosi del 11%.
POLVERI.
Il valore di emissione 30 mg/mc.
Per gli impianti con capacità nominale inferiore a
3 t/h il valore di emissione 100 mg/mc.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 300 mg/mc.
SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE SOTTO
FORMA DI POLVERE.
I valori emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli
inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.
ACIDO CLORIDRICO.
Il valore di emissione 50 mg/mc.
Per gli impianti con capacità nominale inferiore a
3 t/h il valore di emissione 100 mg/mc.
ACIDO FLUORIDRICO.
Il valore di emissione 2 mg/mc.
Per gli impianti con capacità nominale inferiore a
3 t/h il valore di emissione 4 MG/MC.
POLICLORODIBENZODIOSSINE E POLICLORODIBENZOFURANI.
Il valore di emissione 0,004 mg/mc.
SOSTANZE ORGANICHE.
Il valore di emissione, espresso come carbonio organico totale,
20 mg/mc.
Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1.
MONOSSIDO DI CARBONIO.
Il valore di emissione 100 mg/mc.
Devono essere misurate e registrate in continuo la temperatura
e le concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossigeno,
acido cloridrico in tutti gli impianti di capacità
nominale superiore o pari ad 1 t/h. In caso di misura in continuo,
il valore di emissione si intende rispettato se:
a) nessuna media mobile su 7 giorni supera il valore limite
di emissione;
b) nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore
limite corrispondente.
Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in
considerazione i periodi di esercizio effettivo dell'impianto,
comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni.
6. CEMENTIFICI.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi
umidi.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 1800-3000 mg/mc.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 600 mg/mc.
Per i forni a via umida il valore di emissione 1500 mg/mc.
7. FORNI PER LA CALCINAZIONE DI BAUXITE, DOLOMITE, GESSO,
CALCARE, DIATOMITE, AGNESITE, QUARZITE.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi
umidi, per gli impianti di produzioni di calce spenta e di
dolomite idrata.
CROMO.
Nella calcinazione di materiali contenenti cromo, il valore
di emissione per il cromo (III) e i suoi composti, espressi
come cromo, sotto forma di povere 10 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 1800-3000 mg/mc.
COMPOSTI DEL FLUORO.
Per i forni usati periodicamente per la calcinazione di quarzite,
il valore di emissione di composti inorganici gassosi del
fluoro espressi come acido fluoridrico 10 mg/mc.
8. FORNI PER LA PRODUZIONE DI VETRO.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori di emissione
si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso
dell'8% e per i forni a crogiolo e quelli a bacino a lavorazione
giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%.
OSSIDI DI ZOLFO.
I valori di emissione sono:
Forni che utilizzano combustibile liquido mg/mc
Forni che utilizzano combustibile gassoso mg/mc
Forni a crogiolo
Forni a bacino con recupero di calore
Forni a bacino a lavorazione giornaliera
Forni a bacino con bruciatore ad "U" con rigenerazione
recupero di calore
Forni a bacino con bruciatore trasversale con rigenerazione
e recupero di calore
1200
1200
1600
1800
3000
1200
1400
1600
2200
3500
Se, per ragioni connesse alla qualità della produzione,
è necessario l'utilizzo di nitrati nella fase di affinaggio
i valori di emissioni sono il doppio di quelli sopra indicati.
OSSIDI DI ZOLFO
I valore di emissione sono:
- forni a bacino a lavorazione continua 1800 mg/mc.
- forni a crogiolo e forni a bacino a lavorazione giornaliera
1100 mg/mc.
POLVERI.
Per gli impianti con una produzione di vetro inferiore a
250 tonnellate al giorno, se il flusso di massa superiore
a 0.1 kg/h, il valore di emissione 150 mg/mc.
Per gli impianti con una produzione di vetro superiore od
uguale a 250 tonnellate al giorno il valore di emissione 80-100
mg/mc.
Per gli impianti di produzione di fibre di vetro e tubo di
vetro il valore di emissione e' 350 mg/mc.
METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.
Fino all'emanazione del decreto di cui all'art.5, comma 2,
possono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi
stabiliti dalla Stazione Sperimentale per il Vetro di Murano.
9. FORNI PER LA COTTURA DI PRODOTTI CERAMICI A BASE DI ARGILLA.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 18%
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 1500 mg/mc
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 1500 mg/mc
FENOLI E ALDEIDI.
Il valore di emissione 40 mg/mc
10 IMPIANTI PER LA FUSIONE DI PRODOTTI MINERALI, IN PARTICOLARE
DI BASALTO, DI DIABASE O DI SCORIE.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
In caso di utilizzo di combustibile solido i valori limite
di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso dell'8%
OSSIDI DI AZOTO.
I valori di emissione sono:
combustibile liquido gas
forni a bacino con recupero di calore 1200 mg/mc 1400 mg/mc
forni a tino 1800 mg/mc 2200 mg/mc
OSSIDI DI ZOLFO.
Il paragrafo 3 dell'allegato 1 per gli ossidi di zolfo non
si applica; il valore di emissione, se il flusso di massa
uguale o superiore a 10 Kg/h, 1800 mg/mc.
11. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA.
FLUORO E SUOI COMPOSTI.
Il valore di emissione dai forni fusori, dai forni del vetrato
e monocottura, dai forni del biscotto e del grès 10
mg/mc
POLVERI.
Il valore di emissione degli essiccatori a spruzzo (atomizzatori)
75 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 1500 mg/mc.
12. IMPIANTI PER L'AGGLOMERAZIONE DI PERLITE, SCISTI O ARGILLA
ESPANSA.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi
umidi ed a un tenore di ossigeno del 14%.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 1000 mg/mc se il flusso di massa uguale
o superiore a 10 Kg/h. Per flussi di massa inferiori non si
applica per gli ossidi di zolfo il paragrafo 3 dell'allegato
1.
13. IMPIANTI FISSI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE
COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI, COMPRESI
GLI IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE
STRADALI A BASE DI BITUME E GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE
DI PIETRISCO DI CATRAME.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 17%.
POLVERI.
Il valore di emissione per l'effluente gassoso proveniente
dell'essiccatore a tamburo e dal miscelatore 20 mg/mc.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 1700 mg/mc.
14. IMPIANTI DI DISTILLAZIONE A SECCO DEL CARBONE (COKERIE)
FORNO INFERIORE.
POLVERI.
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le
emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo
stato attuale della tecnica.
Per gli impianti esistenti, sino alla ricostruzione del forno
a coke, il valore di emissione 100 mg/mc.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 15%.
OSSIDI DI ZOLFO.
Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke, il valore
di emissione 1.700 mg/mc.
Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke e gas da
altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione 800 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 600 mg/mc.
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le
emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in
base allo stato attuale della tecnica applicabile agli impianti
esistenti.
Le emissioni di ossidi di azoto derivanti dagli impianti
esistenti, sino alla ricostruzione del forno a coke, non devono
essere superiori a 800 mg/mc.
CARICAMENTO DEI FORNI DA COKE.
Devono essere evitate le emissioni di polvere nel prelevare
il carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli.
I gas di caricamento devono essere raccolti.
Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono
essere derivati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove
non fosse possibile utilizzarli per lavorare il catrame grezzo.
Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono
essere deviati il pi possibile nel gas grezzo.
I gas di caricamento che non possono essere deviati devono
essere convogliati ad un impianto di combustione: il valore
limite di emissione per polveri 25 mg/mc.
Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni
dei gas di caricamento devono essere limitate assicurando
la tenuta delle aperture che servono a tali operazioni.
COPERCHIO PORTELLO DI CARICA.
Le emissioni dal coperchio di carica devono essere evitate
quanto più possibile, usando porte a elevata tenuta,
spruzzando i coperchi dei portelli dopo ogni carica dei forni,
pulendo regolarmente gli stipiti e i coperchi dei portelli
di carica prima di chiudere. La copertura del forno deve essere
mantenuta costantemente pulita da resti di carbone.
COPERCHIO TUBO DI MANDATA.
I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di
gas o di catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione
in acqua, o sistemi analoghi, di pari efficacia; i tubi di
mandata devono venire costantemente puliti.
MACCHINE AUSILIARE PER FORNO A COKE
Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento del forno
a coke devono essere dotate di dispositivo per mantenere pulite
le guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica.
PORTE DEL FORNO A COKE.
Si devono usare porte ad elevata tenuta. Le guarnizioni delle
porte dei forni a coke devono essere progettate in modo da
permettere che vengano installati sul lato macchina e sul
lato coke impianti di abbattimento polveri da attivare durante
lo sfornamento del coke.
SFORNAMENTO DEL COKE.
Le nuove batterie di forni a coke devono essere progettate
in modo da permettere che vengano installati impianti di captazione
e abbattimento delle emissioni di polveri allo sfornamento
del coke, in modo che le emissioni non superino 5 g/t di coke
prodotto. Sino alla ricostruzione del forno a coke, gli effluenti
gassosi devono essere raccolti e convogliati ad un impianto
di abbattimento delle polveri, ove tecnicamente possibile.
RAFFREDDAMENTO DEL COKE.
Per il raffreddamento del coke devono essere usati sistemi
che causino poche emissioni. Nel caso in cui la tecnologia
adottata sia quella del raffreddamento a secco, il valore
di emissione per le polveri 20 mg/mc.
15. IMPIANTI PER L'AGGLOMERAZIONE DEL MINERALE DI FERRO.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissioni si riferiscono agli affluenti gassosi
umidi.
POLVERI.
Gli effluenti gassosi devono essere convogliati in impianti
di abbattimento: i valori di emissione sono pari a valori
massimi previsti nell'allegato 1, paragrafo 5.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 400 mg/mc.
INQUINANTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PUNTO 2.
I valori di emissione sono pari ai valori massimi previsti
nell'allegato 1, paragrafo 2.
16. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI GHISA.
POLVERI.
Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario dell'altoforno
il valore di emissione a 150 mg/mc.
17. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE D'ACCIAIO PER MEZZO DI CONVERTITORI.
FORNI AD ARCO ELETTRICI, E FORNI DI FUSIONE SOTTO VUOTO.
POLVERI.
a) L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile,
convogliato ad un impianto di abbattimento.
b) I valori di emissione sono:
- forni ad arco 25-100 mg/mc.
- forni ad induzione 25 mg/mc.
MONOSSIDO DI CARBONIO.
Negli impianti per fusione ad eccezione dei forni ad arco
e nei convertitori l'affluente gassoso deve essere riutilizzato,
per quanto possibile, o combusto.
18. FONDERIE DI GHISA, D'ACCIAIO.
POLVERI.
L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato
ad un impianto di abbattimento. Il valore di emissione, se
il flusso di massa uguale o superiore a 0,5 Kg/h, 20-40 mg/mc.
Per gli impianti funzionanti con abbattimento ad umido i
valori di emissione sono:
- cubilotti con aspirazione alla bocca superiore 25 mg/mc.
- cubilotti con aspirazione alla bocca inferiore 50 mg/mc.
MONOSSIDO DI CARBONIO.
Il valore di emissione per i cubilotti a vento caldo dotati
di recuperatore p 1000 mg/mc.
19. FORNI DI RISCALDO E PER TRATTAMENTI TERMICI, PER IMPIANTI
DI LAMINAZIONE ED ALTRE DEFORMAZIONI PLASTICHE.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 5%.
OSSIDI DI AZOTO.
Per gli impianti nei quali l'aria di combustione preriscaldata
a temperature uguali o superiori a 200 C il valore di emissione
determinato mediante il diagramma riportato in figura 1.
OSSIDI DI ZOLFO.
Se il combustibile usato gas da forno a coke il valore di
emissione 1700 mg/mc.
Se il combustibile utilizzato gas da forno a coke e gas d'altoforno
o d'acciaieria il valore di emissione 800 mg/mc.
20. IMPIANTI DI ZINCATURA A CALDO.
L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato
ad un impianto di abbattimento.
POLVERE.
Il valore di emissione 15-30 mg/mc.
COMPOSTI GASSOSI DEL CLORO.
Il valore di emissione per i composti gassosi del cloro,
espressi come acido cloridrico, 10 mg/mc.
AMMONIACA ED AMMONIO IN FASE GASSOSA.
Il valore di emissione 30 mg/mc.
21. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI METALLICHE CON USO
DI ACIDO NITRICO
OSSIDI DI AZOTO.
Per gli impianti di decapaggio funzionanti in continuo il
valore di emissione 1500 mg/mc.
22. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FERRO-LEGHE MEDIANTE PROCESSI
ELETTROTERMICI O PIROMETALLURGICI.
POLVERI.
L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto
di abbattimento.
Il valore di emissione 20-40 mg/mc.
23. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA DI METALLI NON FERROSI.
POLVERI.
L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto
di abbattimento I valori di emissione sono:
- per le fonderie di piombo 10 mg/mc
- negli altri casi 20 mg/mc.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione : se il flusso di massa supera 5 Kg/h
800 mg/mc.
24. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ALLUMINIO.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OPERATIVE.
I forni elettrolitici devono essere chiusi; le dimensioni
dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili
per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere,
per quanto possibile, automatizzato.
POLVERI.
Il valore di emissione, per i forni elettrolitici 30 mg/mc.
Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici aggiunta
l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi il fattore
di emissione 5 Kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.
FLUORO.
Il valore di emissione dei composti inorganici gassosi del
fluoro, espressi come acido fluoridrico, 2 mg/mc.
Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici aggiunta
l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi
il fattore di emissione 0.6-1 Kg/t di alluminio prodotto,
come media giornaliera.
25. IMPIANTI PER LA FUSIONE DELL'ALLUMINIO.
POLVERI.
L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato
ad un impianto di abbattimento.
Il valore di emissione e: se il flusso di massa uguale o
superiore a 0.5 Kg/h 20 mg/mc CLORO.
Per i forni di affinazione (impianti di clorazione) il valore
di emissione 3 mg/mc.
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.
Il valore di emissione delle sostanze organiche volatili,
espresse come carbonio totale, 50 mg/mc.
26. IMPIANTI PER LA SECONDA FUSIONE DEGLI METALLI NON FERROSI
E DELLE LORO LEGHE.
POLVERI.
L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto
di abbattimento.
I valori di emissione sono:
- per gli impianti per seconda fusione del piombo o delle
sue leghe 10 mg/mc.
- per gli altri impianti, se il flusso di massa uguale o
superiore a 0.2 kg/h 20 mg/mc.
RAME E SUOI COMPOSTI.
Per i forni a tino, durante la fusione del rame elettrolitico,
il valore di emissione 10 mg/mc.
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.
Il valore di emissione delle sostanze organiche volatili,
espresse come carbonio totale, 50 mg/mc.
27. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO.
POLVERI.
L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto
di abbattimento.
Il valore di emissione : se il flusso di massa uguale o superiore
a 5 g/h 0.5 mg/mc.
VAPORI DI ACIDO SOLFORICO.
I vapori di acido solforico devono essere captati e convogliati
ad un impianto di abbattimento.
28. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OSSIDO DI ZOLFO, ACIDO
SOLFORICO E OLEUM.
BIOSSIDO DI ZOLFO.
Negli impianti per la produzione di ossidi di zolfo allo
stato liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato
ad un impianto per la produzione di acido solforico o ad altri
impianti di trattamento.
Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta una
resa di conversione minima del 99%; per concentrazioni di
biossido di zolfo nel gas d'alimentazione uguali o superiori
all'8% in volume deve essere mantenuta:
- una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas.
- una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas.
Le emissioni devono essere ulteriormente limitate con adeguati
processi di trattamento, se superano 1200 mg/mc.
Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una
resa di conversione minima del 97,5% per concentrazioni di
biossido di zolfo nel gas d'alimentazione inferiori al 6%;
le emissioni devono essere ulteriormente limitate.
Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una
resa di conversione di almeno il 97,5%.
ACIDO SOLFORICO.
Il valore di emissione 80-100 mg/mc.
29. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CLORO.
CLORO
Il valore di emissione 1 mg/mc; per gli impianti per la produzione
del cloro a liquefazione totale il valore di emissione 6 mg/mc.
MERCURIO.
Nella elettrolisi dei cloruri alcalini, secondo il processo
all'amalgama, il valore di emissione, come media annuale,
1,5-2 g/t di produzione.
30. IMPIANTI CLAUS PER LA PRODUZIONE DI ZOLFO IDROGENO SOLFORATO.
Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto
di combustione; il valore di emissione 10 mg/mc.
31. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, GRANULAZIONE ED ESSICCAMENTO
DI FERTILIZZANTI FOSFATICI, AZOTATI O POTASSICI.
POLVERI.
Il valore di emissione 75 mg/mc.
Per gli impianti di prilling o a letto fluido il valore di
emissione 100-150 mg/mc.
AMMONIACA.
Per gli impianti di prilling o a letto fluido il valore di
emissione 200 mg/mc.
32. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACRILONITRILE.
ACRILONITRILE.
L'effluente gassoso prodotto dal reattore e dall'assorbitore
deve essere combusto.
L'effluente gassoso prodotto durante la purificazione per
distillazione dei prodotti di reazione e quello proveniente
dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei
sistemi di abbattimento.
33. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI ANTIPARASSITARI.
POLVERI.
Il valore di emissione : se il flusso di massa uguale o superiore
a 25 g/h 5 mg/mc.
34. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIVINILE CLORURO (PVC)
I tenori residui in cloruro di vinile (VCM) nel polimero
devono essere ridotti al massimo e in particolar modo nella
zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto; il tenore
residuo :
PVC in massa 10 mg VCM/kg PVC
Omopolimeri in sospensione 100 mg VCM/kg PVC
Copolimeri in sospensione 400 mg VCM/kg PVC
PVC in microsospensione e emulsione di PVC 1500 mg VCM/kg
PVC
Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro
di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore
questo dovrà, per quanto possibile, essere utilizzato
come comburente in un impianto di combustione.
35. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIMERI IN POLIACRILONITRILE.
ACRILONITRILE.
I gas provenienti dal reattore e dall'assorbitore devono
essere convogliati ad un efficace sistema di combustione.
I gas provenienti dalla purificazione per distillazione dalle
operazioni di travaso, devono essere convogliati ad idonei
sistemi di abbattimento.
a) Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre.
- Il valore di emissione di acrilonitrile nell'effluente
gassoso degli impianti di polimerizzazione in soluzione acquosa,
essiccamento polimero e filatura 25 mg/mc.
- Negli impianti di polimerizzazione in solvente il valore
di emissione di acrilonitrile 5 mg/mc; il valore di emissione
di acrilonitrile nell'effluente gassoso degli impianti di
filatura, lavaggio ed essiccamento 50 mg/mc.
b) Produzione di materie plastiche ABS e SAN.
- Polimerizzazione in emulsione: l'effluente gassoso contenente
acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dalla precipitazione
e dalla pulizia del reattore deve essere convogliato ad un
impianto di combustione.
Il valore di emissione 25 mg/mc.
- Polimerizzazione combinata in soluzione/emulsione: l'effluente
gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione,
dai serbatoi di stoccaggio intermedi, dalla precipitazione,
dalla disidratazione, dal recupero dei solventi e dai miscelatori,
deve essere convogliato ad un impianto di combustione; il
valore di emissione per le emissioni che si formano nella
zona di uscita dei miscelatori 10 mg/mc.
c) Produzione di gomma acrilo-nitrilica (NBR).
L'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente
dal recupero di butadiene, dal deposito di lattice, dal lavaggio
del caucciù solido, deve essere convogliato ad un impianto
di combustione. L'effluente gassoso proveniente dal recupero
dell'acrilonitrile deve essere convogliato ad un impianto
di lavaggio. Il valore di emissione per l'essiccatore 15 mg/mc.
d) Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione,
di acrilonitrile.
L'effluente gassoso contenente acrilonitrile e proveniente
dai contenitore di monomeri, dai reattori, dai serbatoi di
stoccaggio e dai condensatori deve essere convogliato ad un
impianto di abbattimento se la concentrazione di acrilonitrile
nell'effluente gassoso superiore a 5
mg/mc.
36. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA LAVORAZIONE DELLA VISCOSA.
IDROGENO SOLFORATO E SOLFURO DI CARBONIO.
a) Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla preparazione
del bagno di rilavatura e dai trattamenti successivi connessi
alla produzione di rayon tessile, devono essere convogliate
ad un impianto di abbattimento.
Il valore di emissione per l'idrogeno solforato 5 mg/mc.
Il valore di emissione per il solfuro di carbonio 100 mg/mc.
b) Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e cellofane,
i gas provenienti dai filatoi e dal trattamento successivo
devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento.
Il valore di emissione per l'idrogeno solforato 5 mg/mc.
Il valore di emissione per il solfuro di carbonio 150 mg/mc.
c) Nella produzione di prodotti da viscosa per l'impianto
di aspirazione generale e degli aspiratori delle macchine,
il valore di emissione per l'idrogeno solforato 50 mg/mc.
Per il solfuro di carbonio i valori di emissione sono:
Prodotti di viscosa Solfuro di carbonio mg/mc
Fibra cellulosica 150
Cellofan 150
Rayon tessile 150
Rayon continuo per usi speciali 300
Budella artificiali 400
Panno spugnoso 400
Rayon tecnico 600
37. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACIDO NITROSILSOLFORICO.
Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono:
Ossidi di azoto 2000 mg/mc.
Ossidi di zolfo 800 mg/mc.
n-esano 1000 mg/mc.
38. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POLIESTERI.
Negli impianti di produzione di acido tereftalico e di dimetiltereftalato
facenti parte degli impianti di produzione di polimeri e fibre
poliesteri per flussi di massa superiori a 3 Kg/h il valore
di emissione delle sostanze organiche, espresso come carbonio
totale, 350 mg/mc.
39. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACETATO DI CELLULOSA PER FIBRE.
Negli impianti di polimerizzazione, dissoluzione e filatura
di acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3
Kg/h il valore di emissione di acetone 400 mg/mc.
40. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI FIBRE POLLIAMMIDICHE.
Negli impianti di filatura per fili continui del polimero
"poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2
kg/h il valore di emissione del caprolattame 100 mg/mc.
Negli impianti di filatura per fiocco il valore di emissione
del caprolattame 150 mg/mc.
41. IMPIANTI PER LA FORMULAZIONE DI PREPARATI ANTIPARASSITARI.
POLVERI.
L'effluente gassoso contenenti polveri deve essere convogliato
ad un impianto di abbattimento.
Il valore di emissione 10 mg/mc.
42. IMPIANTI PER LA NITRAZIONE DELLA CELLULOSA.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione 2000 mg/mc.
43. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il fattore di emissione per gli ossidi zolfo provenienti
dalla digestione e dalla calcinazione 10 Kg/t di biossido
di titanio prodotto.
Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti
dalla concentrazione degli acidi residui 500 mg/mc.
44. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FIBRE ACRILICHE.
N.N-DIMETILACETAMIDE E N.N-DIMETILFORMAMIDE.
Il valore di emissione : se il flusso di massa è uguale
o superiore a 2 Kg/h 150 mg/mc.
45. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLICARBONATO.
DICLOROMETANO.
Gli impianti devono adeguarsi al valore di emissione di 350
mg/mc al 31/12/1994.
Al 31/12/1997 devono adeguarsi al valore di emissione di
100 mg/mc.
46. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI NERO CARBONIO.
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.
I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi
umidi.
POLVERI.
Il valore di emissione 15-30 mg/mc.
TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI GASSOSI.
L'effluente gassoso contenente idrogeno solforato, monossido
di carbonio sostanze organiche deve essere convogliato alla
combustione.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 2600 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO.
Il valore di emissione di 1000 mg/mc.
47. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARBONE O ELETTROGRAFITE
MEDIANTE COTTURA, AD ESEMPIO PER LA FABBRICAZIONE DI ELETTRODI.
SOSTANZE ORGANICHE.
I valori di emissione, espressi come carbonio organico totale
sono:
a) per la miscelazione e macinazione con uso, ad alta temperatura,
di pece catrame o altri leganti o solventi volatili 100 mg/mc.
b) per i forni a camera unica, forni a camere comunicanti
e forni a tunnel 50 mg/mc.
c) per i forni anulari utilizzati per la cottura degli elettrodi
di grafite, degli elettrodi di carbone e delle mattonelle
di carbone 200 mg/mc.
d) per l'impregnazione a base di catrame 50 mg/mc.
48. IMPIANTI PER LA VERNICIATURA IN SERIE DELLE CARROZZERIE
DEGLI AUTOVEICOLI E COMPONENTI DEGLI STESSI, ECCETTUATE LE
CARROZZERIE DEGLI AUTOBUS.
EMISSIONI DI SOLVENTI ORGANICI DALL'IMPIANTO CONSIDERATO
NEL SUO INSIEME, COMPRESI I TRATTAMENTI PRELIMINARI.
I valori di emissione, espressi in grammi di solvente per
metro quadrato di manufatto trattato,
sono:
a) vernici a due strati 120 g/mc.
b) altre vernici 60 g/mc.
ZONE DI APPLICAZIONE DELLA VERNICE.
I valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 4, classi
III, IV e V non si applicano all'aria di ventilazione delle
cabine di verniciatura.
ESSICCATORI.
Il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse
come carbonio organico totale, 50 mg/mc; nel caso in cui l'effluente
gassoso sia convogliato ad un impianto di combustione il valore
di emissione deve essere rispettato anche in caso di condizioni
di esercizio sfavorevoli.
POLVERI.
Il valore di emissione 3 mg/mc.
49. ALTRI IMPIANTI DI VERNICIATURA.
VERNICIATURA DEL LEGNO.
Il valore di emissione per la verniciatura piana, espresso
in grammi di solvente per metroquadro di superficie verniciata
40 g/mc.
Il valore di emissione per le polveri 10 mg/mc.
VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO.
Per l'aria di ventilazione delle zone nelle quali si vernicia
a mano con pistola a spruzzo non si applicano i valori di
emissione dell'allegato 1, paragrafo 4, classi III, IV e V;
devono comunque essere prese le misure possibili per ridurre
le emissioni, facendo ricorso a procedimenti di applicazione
della vernice particolarmente efficaci, assicurando una efficace
circolazione dell'effluente gassoso e il suo convogliamento
ad un impianto di abbattimento, oppure utilizzando vernici
prodotte secondo le migliori tecnologie.
POLVERI (PARTICELLE DI VERNICI).
Il valore di emissione 3 mg/mc.
ESSICCATORI. Il valore di emissione per le sostanze organiche,
espresse come carbonio totale, 50 m/mc.
50. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA.
Il valore di emissione nella fase di preparazione mescole
20-50mg/mc.
51. IMPIANTI PER IMPREGNARE DI RESINE LE FIBRE DI VETRO O
LE FIBRE MINERALI. SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.
Le emissioni di sostanze citate nell'allegato
1 paragrafo 4 di classe 1 non devono superare 40 mg/mc; devono
essere adottate le possibili soluzioni atte a limitare le
emissioni, come la postcombustione, o altre misure della medesima
efficacia.
52. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO.
OSSIDI DI ZOLFO.
Il valore di emissione 1700 mg/mc.
AMMONIACA
I valori di emissione sono: fase di saturazione: se il flusso
di massa supera 1.5 Kg/h 500 mg/mc. fase di essiccazione:
se il flusso di massa supera 1.5 Kg/h 150 mg/mc.
POLVERI. Il valore di emissione 75 mg/mc. Nella fase di movimentazione
e condizionamento zucchero 20 mg/mc.
53. IMPIANTI PER L'ESTRAZIONE E LA RAFFINAZIONE DEGLI OLI
DI SANSA DI OLIVA.
POLVERI.
Il valore di emissione 200-300 mg/mc.
OSSIDI DI AZOTO
Il valore di emissione 300 mg/mc.
54. IMPIANTI PER L'ESTRAZIONE E LA RAFFINAZIONE DI OLI DI
SEMI.
POLVERI.
I valori di emissione sono: fase di essiccazione semi 150
mg/mc, fase di lavorazione semi oleosi 80 mg/mc.
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